La Corte di Strasburgo e il dietrofront sulla maternità surrogata



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Sebbene sia una pratica pienamente accettata in diversi Stati, la maternità surrogata rimane ancora oggi, soprattutto nel nostro paese, un tema alquanto spinoso e controverso, nonché ampiamente criticato dai più.

Proprio con l’Italia ha a che fare infatti la recente pronuncia della Corte europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, che ha negato la possibilità di riconoscere i figli a genitori che con questi ultimi non condividono legami di natura biologica.

La decisione della Corte si inserisce in un quadro ben più ampio, delineatosi nel corso degli ultimi anni e che trae origine da un avvenimento ben preciso. Nel 2011 infatti due coniugi italiani, Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli, recatisi presso il loro comune di residenza, Colletorto, in provincia di Campobasso, si erano visti rifiutare da quest’ultimo la possibilità di registrare come proprio figlio il bambino nato a Mosca con la pratica dell’utero in affitto.

Alcuni dati sulla maternità surrogata e il turismo procreativo

È a questo punto necessario chiarire che nel nostro paese la pratica dell’utero in affitto è vietata dalla legge, nella fattispecie dalla legge 40 del 2004 che, seppur recentemente rivista in alcune sue parti, punisce la commercializzazione di gameti o embrioni e la surrogazione della maternità.

Sempre più numerose sono infatti le coppie italiane che decidono di ricorrere alla pratica dell’utero in affitto e che si recano all’estero, in paesi in cui essa è pienamente accettata e legalizzata. Tra le mete più gettonate si annoverano Stati Uniti, Canada, Ucraina, Russia e India, ma anche Spagna, Svizzera, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Grecia e Ungheria per la fecondazione eterologa.

 Secondo le stime riportate da “Quotidiano sanità”[1] , in base a una ricerca condotta in 39 centri esteri di 21 paesi europei e non, nel 2011 almeno 400 coppie si sono recate all’estero, la metà delle quali per ricorrere alla fecondazione eterologa.

Dato ancora più sconfortante è però quello riguardante le coppie facenti ricorso alla fecondazione omologa, che non implica il ricorso a gameti esterni alla coppia, e che è formalmente consentita in Italia in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del Marzo 2009. Attorno al tema della fecondazione assistita e alle norme che ad essa attengono grava infatti una disinformazione tale da condurre all’estero anche le coppie che potrebbero usufruire delle stesse cure anche nel nostro paese, senza la necessità di affrontare costi non indifferenti.

Per ciò che concerne invece la maternità surrogata, in paesi come Grecia, Stati Uniti, Canada, Russia e India, il rilevamento dei dati si fa più complesso: i centri infatti sono restii a rivelare dettagli sui cittadini che, una volta rientrati in Italia, potrebbero riscontrare problemi legali, come nel caso dei coniugi Campanelli. Secondo quanto dichiarato, però, da una clinica statunitense, negli ultimi anni si è assistito a “un aumento del 100% di coppie e single provenienti dall’Italia”. Il tutto per un costo esorbitante: il New York Times parla di una spesa che si aggirerebbe tra i 100 e i 170 mila dollari.



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Le conseguenze in termini giuridici e il caso Paradiso-Campanelli

E il costo in termini di denaro non è l’unico da affrontare; quello forse più gravoso è quello di carattere giudiziario, quello da affrontare al rientro in Italia. Se da un lato infatti i bambini nati in paesi come Stati Uniti e Canada acquisiscono alla nascita cittadinanza e passaporto, in Russia e in Ucraina i bambini sono apolidi, il che significa che non godono di alcuna cittadinanza fino al rientro e all’acquisizione di quella italiana.

É in questa fase che i genitori potrebbero dover rendere conto della maternità surrogata, ed è in questa fase che i Campanelli hanno dovuto vedersi sottrarre il bambino nato in Russia, subito affidato ai servizi sociali. I genitori furono peraltro protagonisti di un processo per falsa attestazione e per violazione della legge sulle adozioni, durante il quale emerse che la clinica russa aveva commesso un errore durante il trattamento, impiantando il seme di un altro uomo, e non del signor Campanelli, nell’utero della madre surrogata.

I genitori decisero, in virtù degli avvenimenti che seguirono il loro rientro in Italia, di adire la Corte di Strasburgo, al fine di riottenere la custodia del bambino e di poterlo registrare presso il comune di residenza come loro figlio, lamentando una violazione, da parte dello Stato italiano, del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

La prima sentenza, pronunciata nel Gennaio del 2015, diede ragione ai genitori, condannando l’Italia per violazione dell’art 8 della CEDU, che così recita:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

  1. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.[2]

Secondo la Corte, in sostanza, pur prendendo atto dell’illegittimità della situazione in relazione alle norme nazionali, era necessario che l’interesse primario dello Stato rimanesse l’interesse superiore del minore, a prescindere dalla natura dei legami tra i genitori e il bambino. La misura dell’allontanamento dalla famiglia, secondo la Corte, era ingiustificata ed eccessiva, applicabile solo in caso di pericolo immediato per il bambino.[3]

Diametralmente opposta si è rivelata la sentenza emessa ieri dalla Grande Camera della Corte, che ha ribaltato la decisione da essa stessa presa nel 2015. Secondo la sentenza del 24 Gennaio infatti l’Italia non avrebbe in alcun modo violato i diritti della coppia, in quanto i coniugi non possiedono alcun legame biologico con il bambino, che peraltro aveva vissuto con loro solo per pochi mesi: è legittimo dunque “il desiderio delle autorità italiane di riaffermare l’esclusivo diritto dello Stato di riconoscere una relazione genitori-figli solo in presenza di un legame genetico o di un’adozione legale.”

Le autorità italiane, continua la Corte, avevano il diritto di allontanare il bambino e non sussiste violazione all’art. 8 in quanto il poco tempo trascorso insieme non aveva permesso alla coppia di creare una “vita familiare” come intesa nella Convenzione e lo Stato aveva in questo caso il diritto di intervenire nella vita privata dei coniugi in nome di un interesse superiore.

La decisione ha avuto una forte eco, soprattutto presso i movimenti cattolici e pro-life,  a riprova della spinosità dell’argomento e della generalizzata diffidenza nei confronti di questa pratica: l’attivista Di Leo, ad esempio, l’ha definita “un segnale di contrasto a questo mercato aberrante, serbatoio per la criminalità organizzata”[4], ma sono molte le voci di soddisfazione che si sono alzate negli ultimi giorni, come quelle di un gruppo di femministe europee che vedono nella pratica dell’utero in affitto uno strumento di oppressione patriarcale, che priverebbe in qualche modo la donna dell’esclusività creatrice.

Alessia Girgenti

note:

[1]www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5590482.pdf

[2]“Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”- Roma, 1950

[3]http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150770

[4]https://it.zenit.org/articles

 

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