Gli interrogativi della Brexit



Il 23 Giugno del 2016 i cittadini del Regno Unito sono stati chiamati alle urne per rispondere ad un quesito dalla portata epocale: <<Should the United Kingdom Remain a member of the European Union or Leave the European Union?>>, ovvero <<il Regno Unito deve rimanere un membro dell’Unione Europea o deve abbandonarla?>>. Tale referendum consultivo, non vincolante giuridicamente ma estremamente importante da un punto di vista politico, comunemente noto come referendum sulla Brexit, era stato promesso nel 2013 dall’allora Primo Ministro Cameron dietro insistenza della fazione euroscettica del suo partito; a ben vedere, nel Regno Unito l’argomento Europa è sempre stato un tema caldo e controverso, motivo di contesa e frammentazione all’interno dei singoli partiti.
Come noto, con il 51,89% i sostenitori del Leave (uscita dall’Unione) hanno ottenuto la maggioranza innescando un processo le cui conseguenze, politiche ed economiche, sono ancora oggi ad oltre un anno e mezzo dal voto motivo di preoccupazione ed incertezza; non a caso nel rapporto “The economic and financial costs and benefits of the UK’s EU membership”, pubblicato il 27 maggio 2017 dal Treasury Select Committee della camera dei Comuni, si osserva come entrambi gli schieramenti, del Leave e del Remain, esasperando i toni della campagna referendaria, tanto nella forma quanto nella sostanza, abbiano presentato agli elettori dati scorretti e fatto promesse estremamente difficili da mantenere, se non addirittura insostenibili.

Immediata conseguenza del voto è stata la sostituzione del Primo Ministro Cameron, che aveva già annunciato la volontà di dimettersi in caso di vittoria del Leave, con il ministro degli interni Theresa May, presentata dal partito conservatore come la nuova Lady di Ferro incaricata di traghettare il Regno Unito fuori dall’Unione in applicazione dell’art 50 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Lisbona 2007). Il recesso dall’Unione, come detto, è regolato dall’art 50 ai cui sensi lo Stato che desiderasse recedere deve notificare ufficialmente tale volontà al Consiglio Europeo, il quale darà successivamente inizio ai negoziati; dopo mesi di incertezze e tira e molla tra esecutivo e parlamento, il 29 marzo dello scorso anno la premier May ha dato ufficialmente il via ai negoziati tra Londra e Bruxelles: due turbolenti anni per decidere le sorti del Regno Unito e dell’Europa tutta.

Ancora incerte le modalità con cui il divorzio si consumerà; sará “Hard” o “Soft” Brexit?
<<É meglio nessun accordo che un cattivo accordo>>: ha così esordito la May riassumendo emblematicamente la posizione dell’esecutivo; “Hard Brexit” è stata dunque battezzata l’uscita a muso duro e senza compromessi invocata dalla premier che presupporrebbe non solamente l’uscita del Regno Unito dalle istituzioni politiche dell’Unione ma anche l’abbandono del Mercato Unico Europeo e con esso la rinuncia alla libertà di circolazione non solo delle merci e dei capitali ma anche delle persone; d’altra parte la linea dell’Unione è sempre stata piuttosto chiara sotto quest’ultimo aspetto: Londra non potrà beneficiare dei privilegi del mercato unico senza concedere libertà di movimento alla persone.
Una “Soft Brexit”, invece, comporterebbe certamente l’uscita dalle istituzioni europee ma la permanenza in qualche misura all’interno del Mercato Unico secondo il modello norvegese, svizzero, turco o in alternativa alla luce di una serie di accordi che diano vita ad un modello innovativo pensato ad hoc per il Regno Unito, un po’ come avvenuto recentemente per il Canada (CETA).
Sebbene la premier May abbia dichiarato che <<la dicotomia hard Brexit-soft Brexit non esiste>> moltissimi sono i punti interrogativi cui bisognerà rispondere tanto sul versante dei diritti dei tantissimi cittadini europei residenti e lavoratori nel Regno Unito, sulla gestione dell’immigrazione, sul tema sicurezza, che sulla disciplina dei rapporti commerciali e finanziari; nel presente articolo si intende approfondire nello specifico proprio quest’ultimo aspetto.

L’uscita del Regno Unito dall’UE, per la quale comunque dovremmo aspettare almeno il 2019, comporterà necessariamente per il Regno Unito la rinegoziazione di un numero straordinario di accordi che, secondo una stima del Finantial Times, ammonta a 759; si tratta di accordi stipulati tra l’Unione e paesi terzi cui andranno aggiunti tutti gli eventuali accordi che il Regno Unito intenderà stipulare con i suoi ex partners. Anche l’Europa sarà chiamata, con ogni probabilità, a rinegoziare buona parte degli accordi stipulati con paesi extra-europei, specie quelli storicamente e culturalmente legati al Regno Unito, alla luce del fatto che non sarebbe più incluso un mercato estremamente rilevante come è sempre stato quello britannico.

Come evidenziato dal report elaborato dal Centro Studi di Confindustria, per quanto riguarda i regolamenti per gli scambi commerciali molto dipenderà proprio dal tipo di accordi che si stipuleranno tra Regno Unito, l’Unione ed i singoli stati membri; lo scenario migliore, e meno traumatico, si avrebbe con la stipulazione di un Free Trade Agreement (un accordo di libero scambio bilaterale o plurilaterale per facilitare i rapporti commerciali), mentre il peggiore sarebbe la totale mancanza di un accordo, una “Hard Brexit”dura e pura, che vedrebbe l’applicazione degli standard del WTO (World Trade Organization).
ll commercio tra l’Ue e il Regno Unito sarebbe, dunque, soggetto a nuove barriere commerciali, tradizionalmente divise in tre macro-categorie: tariffarie, non tariffarie e para-tariffarie.
Con “barriere tariffarie” si fa principalmente riferimento ad i cosiddetti dazi doganali, vere e proprie imposte sull’importazione generalmente volte a tutelare i beni ed i servizi di produzione nazionale preferiti a quelli di produzione estera. Per ovvi motivi, uno stato non ha né gli strumenti né le capacità di intervenire direttamente sui prezzi dei beni importati da nazioni estere ma, tuttavia, può scoraggiarne l’importazione causando un aumento del prezzo complessivo del bene proprio per effetto dell’imposta; peraltro il dazio, transitando direttamente nelle casse dello Stato, rappresenta una fonte di introito fiscale non indifferente. L’entità del dazio varia a seconda della tipologia del bene e del suo valore commerciale e l’elemento di base a partire dal quale viene calcolato è noto come codice di classificazione doganale.

La TARIC è la tariffa doganale comunitaria, conforme al Sistema Armonizzato previsto dal regime del WTO, cui sarebbero soggetti anche tutti i beni provenienti dal Regno Unito; d’altronde il principio cardine del diritto commerciale internazionale della Most Favored Nation (clausola della nazione più favorita) impedisce all’UE di rinunciare all’applicazione di dazi al Regno Unito poiché, implicando la clausola che le condizioni applicate al paese “più favorito” siano parimenti riconosciute a tutti gli altri stati con cui si intrattiene il medesimo rapporto commerciale, comporterebbe di diritto una pari rinuncia nei confronti degli altri paesi extraeuropei.
Le cosiddette “barriere non tariffarie” sono, invece, sofisticati strumenti di protezione che ostacolano di fatto gli scambi internazionali e che spesso vengono definite occulte per la maggiore difficoltà nella loro identificazione e, dunque, classificazione e categorizzazione; queste possono riguardare restrittive regolamentazioni in materia igienica, di sicurezza, di difesa ambientale, regole tecniche e standard di prodotto, o anche vere e proprie restrizioni quantitative alle importazioni (contingenti o embarghi, nei casi più estremi). Per comprendere l’influenza di tali ostacoli non tariffari è sufficiente osservare il funzionamento del Mercato Unico Europeo; a ben vedere, come evidenziato nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016, nonostante l’eliminazione delle barriere tariffarie tradizionali, la piena integrazione del mercato continua ad essere “frenata” dalla presenza di vincoli di tipo non tariffario, come norme tecniche nazionali ingiustificate, requisiti normativi e non normativi ingiustificati applicati ai prodotti e la famigerata burocrazia: il parlamento si dichiara infatti consapevole che per rafforzare il mercato unico siano necessari interventi urgenti a livello dell’Unione tutta e dei singoli Stati membri.

Infine, con “barriere para-tariffarie” si fa riferimento a tutte quelle misure legittimamente adottabili dai singoli paesi solo se in presenza di effettivi ed oggettivi rischi per l’imprenditoria nazionale; esempio emblematico è rappresentato dai cosiddetti dazi anti-dumping, imposte doganali volte a scoraggiare nello specifico la pratica del dumping, ovvero la vendita di un bene o di un servizio su mercati esteri a un prezzo inferiore, in certi casi perfino a quello di produzione, al fine di sbaragliare la concorrenza ed ottenere, nel lungo periodo, guadagni di simil-monopolio.
Si stima che circa il 44% delle esportazioni britanniche sia attualmente destinato agli altri stati membri dell’Unione e che circa l’8% delle esportazioni UE vadano in UK; nello specifico, l’Italia ogni anno vende in Gran Bretagna beni e servizi che valgono nel complesso oltre 24 miliardi di euro e rappresentano circa il 5% dell’export nazionale. L’introduzione con la Brexit di nuovi controlli doganali e barriere non tariffarie avrà un costo non indifferente. Il Mercato Unico è stato concepito come uno spazio senza frontiere e barriere tecniche, giuridiche, doganali e burocratiche nel quale fosse assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali nel migliore interesse dei cittadini e dei consumatori di tutti gli stati membri: una brusca uscita del Regno Unito renderà certamente meno agevoli e più costosi tutti gli scambi commerciali.

David Davis, attuale Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea, ha recentemente dichiarato che sebbene siano senza dubbio tempi di sfida sarà fatto tutto il possibile per dare vita ad un accordo che sia nel miglior interesse di tutti; lo scorso 2 Marzo Theresa May, invece, ha tenuto il suo terzo grande discorso sulla Brexit, dopo quello di Lancaster House e Firenze, e sebbene in tale circostanza la Premier abbia adottato toni più concilianti, di fatto, la sostanza della posizione dell’esecutivo è rimasta invariata: questo è un negoziato e nessuno potrà ottenere esattamente ciò che desidera, ma si ritiene fiduciosa nel fatto che alla fine verrà trovato un accordo soddisfacente per entrambi. Unica certezza è che Londra considera “incompatibile” la permanenza nell’Unione, sotto ogni punto di vista, con l’impegno preso con i propri cittadini all’indomani del referendum di recuperare la propria “sovranità”; ha comunque più volte precisato che se il Regno Unito abbandona l’Unione Europea non intende abbandonare l’Europa: con essa continuerà a condividere i valori ed i principi democratici fondamentali cui entrambi si ispirano ed intende continuare ad intrattenere un rapporto di profonda amicizia e solidarietà per affrontare le sfide della contemporaneità.

Particolarmente spinosa da dirimere sarà, tuttavia, la questione irlandese. Nella proposta avanzata da Michel Barnier, capo negoziatore dell’EU, è emersa la volontà di evitare la nascita di una frontiera fisica lungo il confine tra Irlanda ed Irlanda del Nord che una Hard Brexit trasformerebbe da “morbido” in un confine vero e proprio tra Unione e un paese non comunitario con tanto di controlli doganali e di frontiera. Si è pensato alla istituzione di <<un’area normativa comune che includa l’UE e il Regno Unito rispetto all’Irlanda del Nord>> e quindi di << un’area senza frontiere interne in cui la libertà di movimento dei beni è assicurata e la cooperazione Nord-Sud è protetta>>; la proposta, nota come “opzione backstop”, è stata tuttavia ritenuta da Londra assolutamente inaccettabile perché considerata una aperta minaccia all’ordinamento e all’integrità costituzionale ed economica del Regno.

Fino a pochi giorni fa i negoziati sembravano essere giunti, anche e soprattutto per questa ragione, ad una pericolosa situazione di stallo ma pare si sia trovato un potenziale, seppur fragile, equilibrio; lo scorso 19 marzo a Bruxelles le parti sembrerebbero essersi accordate su una prima bozza di accordo di divorzio di ben 129 pagine, che contemplerebbe all’indomani della uscita ufficiale e definitiva del Regno Unito dall’Unione, prevista per il marzo 2019, anche una ulteriore fase di transizione di 21 mesi fino al 31 dicembre 2020.
Barnier lo ha definito <<un passo decisivo>> ma ha anche ammesso che c’è ancora tanta strada da fare.

Intanto Theresa May ha già ricevuto diverse critiche, e molte altre pioveranno con ogni probabilità in caso di firma, dalla corrente più rigida del suo partito e da buona parte dell’opinione pubblica che accusano l’esecutivo, dimostratosi tanto intransigente fino a questo momento, di aver ceduto su più fronti lasciando all’UE lo spazio per negoziare da una posizione di forza.
Il capo negoziatore dell’Unione ha spiegato che durante questo periodo di transizione Londra uscirà dalle istituzioni UE ma dovrà continuare a sottostare alle sue regole ed a far parte del mercato unico sebbene gli verrà riconosciuto il pieno potere di legiferare in materia di giustizia e amministrazione interna e la facoltà di essere esclusa da nuovi trattati internazionali; la questione irlandese, invece, è stata semplicemente rimandata a negoziati successivi anche se nella bozza è stata, in verità, inserita una sorta di clausola “paracadute” secondo la quale, in caso di mancata convergenza tra le parti, Belfast rimarrebbe all’interno del Mercato Unico.

Molteplici scenari, molti tra loro antitetici, si prospettano all’orizzonte; numerosi, fin troppi, restano gli interrogativi sul Post-Brexit, uno forse più di tutti: ne sarà valsa la pena?

 

Valeria Tumminelli

Tirocinante presso I.ME.SI

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