Nell’arco degli ultimi venticinque anni, abbiamo avuto ben 4 differenti leggi elettorali: il Mattarellum, il Porcellum, l’Italicum e, per ultimo, il Rosatellum: di queste, due sono state oggetto di censura, sebbene parziale, della Corte Costituzionale; addirittura una poi, l’Italicum, vanta il primato di essere l’unica legge elettorale della storia repubblicana a non essere mai stata applicata. Il perchè di questa instabilità continua del sistema elettorale deve essere ricercato nella volontà delle forze politiche che in questi ultimi anni si sono succediti nella guida dei governi di assicurare governabilità e maggioranze stabili, a Costituzione invariata. Mi spiego meglio. I sistemi elettorali non sono materia della Costituzione, nel senso che, come peraltro ebbe a sottolineare la Corte Costituzionale nella sentenza 1/2014 che dichiarò l’incostituzionalità, seppur parziale, del Porcellum,il costituente, pur manifestando un certo favore per il sistema proporzionale, tuttavia alla fine preferì non costituzionalizzare alcun sistema elettorale, rimettendo tale scelta alla discrezionalità politica del Parlamento: “ la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa». Tuttavia, è innegabile, che la materia elettorale rientra tra quelle materie che costituiscono la cd. costituzione materiale ( C. Mortati, La Costituzione in senso materiale,1940) e che, per sua natura, è in grado di orientare la forma di governo del Paese senza incidere formalmente sull’assetto istituzionale delineato dalla Costituzione ( sul punto si veda il contributo di A. BARBERA, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, in Quad. cost., 2010, 311 ss., dove specificamente riconduce alla nozione di “ordinamento costituzionale”, ivi qualificata, anche la legislazione elettorale) .
Con il Mattarellum, ad esempio, venne introdotta surrettiziamente una sorta di investitura popolare del Presidente del Consiglio, in spregio all’art. 92 Costituzione che prevede ancora oggi la nomina del Capo del Governo da parte del Presidente della Repubblica; il Porcellum, poi, andò oltre, prevedendo l’indicazione del futuro premier all’atto del deposito delle liste. Ed in tal senso, si è orientata anche la nuova legge elettorale, il Rosatellum. Se da un lato si può dunque sostenere che la legislazione elettorale sia divenuta una “materia costituzionale”, tuttavia la legge elettorale è e rimane una legge ordinaria e come tale deve rispettare la Costituzione “ formale”, non potendo derogarvi. Non può pertanto derogarvi – e lo ribadisco al limite della ovvietà – neanche l’ultima legge elettorale approvata in via definitiva dal Senato ( Disegno di legge n° 2941, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”) il 26 ottobre scorso e nota giornalisticamente come Rosatellum, promulgata il 3 Novembre dal Presidente della Repubblica. Questi i punti fondamentali del nuovo sistema elettorale delineato dalla legge approvata, che dovrà ora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
• sistema misto proporzionale e maggioritario: elezione di un terzo dei parlamentari in collegi uninominali (un solo candidato per coalizione, il più votato è eletto) e due terzi con sistema proporzionale di liste bloccate;
• scheda elettorale unica: chi vota per un candidato del collegio uninominale, vota obbligatoriamente la lista collegata della quota proporzionale, senza possibilità di voto disgiunto;
• soglia di sbarramento al 3% su base nazionale, sia al Senato sia alla Camera: per le liste relative alle minoranze linguistiche la soglia è fissata al 20% nella regione di riferimento;
• ulteriore soglia minima del 10% per le coalizioni, al cui interno almeno una lista deve aver superato il 3%. La legge elettorale, dunque, lo si è sopra ribadito, deve essere conforme a Costituzione.
Ed il compito del legislatore, nel caso che qui ci interessa, è stato facilitato ( rectius: avrebbe dovuto essere facilitato) anche e soprattutto dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale – la n. 1/2014 e la n. 35/2017 che hanno censurato rispettivamente il Porcellum prima e l’Italicum dopo – che stabiliscono in modo chiaro ed inequivocabile taluni parametri di costituzionalità che un sistema elettorale deve rispettare per essere conforme alla Costituzione. In particolare, la Corte Costituzionale ( Sent. 1/2014) si è premurata di chiarire che “ il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole”.
Nel caso che qui ci occupa, ritengo che la nuova legge elettorale, che il Presidente della Repubblica ha promulgato senza alcun rilievo di costituzionalità, presenti a mio avviso talune criticità che possono spingersi fino alla incostituzionalità delle nuove norme elettorali per manifesta irragionevolezza delle stesse. Queste in breve sintesi le censure di incostituzionalità più evidenti, che ho ravvisato da una primissima lettura della nuova legge elettorale. In primo luogo, se da un lato la nuova legge elettorale recepisce la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale nella parte in cui rileva l’incostituzionalità delle liste bloccate in collegi molto ampi, dall’altro lato tuttavia ne tradisce le indicazioni relative alla corretta interpretazione dell’art. 48 Costituzione, che impone il voto libero ed uguale: nel momento in cui prevede, infatti, un solo voto con cui scegliere sia il candidato dell’uninominale che la lista del plurinominale, senza possibilità di un voto disgiunto, finisce con il in tal modo coartare – citando sempre la sentenza 1/2014 Corte Cost.- “ la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)”. Ma non solo risulta violato l’art. 48, comma 2, Cost. ma anche l’art. 56 comma 1 Cost., il quale prevede che la Camera dei Deputati sia eletta con suffragio universale e diretto: nel caso che ci occupa, la previsione di un solo voto per entrambi i collegi, determina l’elezione indiretta del candidato dell’uninominale rispetto al candidato del plurinominale e viceversa, rappresentando dunque una manifesta irragionevolezza e quindi una violazione dell’art. 3 Cost. La previsione, poi, di una soglia di sbarramento del 3% nazionale anche per l’elezione del Senato della Repubblica costituisce, a mio avviso, una ulteriore e palese violazione dell’art. 57, comma 1, che prevede che il Senato sia eletto su base regionale.
In conclusione, la nuova legge elettorale, che si pone come obiettivo la governabilità del Paese, attraverso la formazione di maggioranze parlamentari omogenee, tuttavia, per dirla con le parole della Corte Costituzionale nella cennata sentenza 1/2014, “ non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”. Spiace rilevare che il Presidente della Repubblica, che della Corte Costituzionale è stato autorevole componente, non abbia ravvisato i vizi di costituzionalità sopra evidenziati, limitandosi ad un eccesso notarile della propria funzione. Sarà evidentemente compito della Corte Costituzionale, se investita della questione di legittimità della nuova legge elettorale, porvi rimedio: in fondo, non c’è due senza tre…. .
Dott. Rosario Fiore
Cultore di Diritto Pubblico Comparato
Università degli Studi di Palermo